Articolo del 21 ottobre 2025

MANTENIMENTO FIGLI MINORI COPPIE NON SPOSATE E SUE MODIFICHE

Quando una coppia non sposata si separa, uno dei temi più delicati riguarda il mantenimento dei figli minori. Molti genitori temono che l'assenza di matrimonio possa creare differenze nei diritti dei figli o nei doveri dei genitori, ma la legge italiana è molto chiara: tutti i figli hanno gli stessi diritti, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o meno.

Con la riforma del diritto di famiglia e, successivamente, con la Legge n. 219/2012 e il D.Lgs. 154/2013, è stata abolita ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali. Ciò significa che il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e l'assistenza morale dei figli sono doveri identici per entrambi i genitori, a prescindere dal loro stato civile.

Se due persone che non hanno contratto matrimonio decidono di lasciarsi definitivamente è sempre preferibile che trovino un accordo.

Qualora ciò non avvenga dovranno farsi assistere da un avvocato e rivolgersi al Tribunale competente. Una volta presentata la domanda il Giudice provvederà sulle istanze delle parti e stabilirà in merito all'affidamento del minore, alla collocazione prevalente del minore e all'importo del contributo economico dovuto dal genitore non convivente.

Per quantificare l'assegno di mantenimento bisogna valutare caso per caso. Si terranno in considerazione una serie di fattori tra cui le risorse economiche dei genitori, le esigenze del figlio, il tempo di permanenza presso ciascun genitore.

All'assegno periodico, versato solitamente mensilmente si aggiungono le spese straordinarie che sono generalmente ripartite al 50%, salvo diverso accordo o decisione del giudice.

Le condizioni economiche possono essere modificate nel tempo, se intervengono mutamenti rilevanti: perdita o aumento del reddito di uno dei genitori, nascita di altri figli, variazione delle esigenze del minore. In questi casi, si può chiedere la revisione giudiziale del mantenimento. In caso di accordo tra le parti si può procedere consensualmente.

Il mancato versamento del mantenimento può avere conseguenze civili e penali: azione esecutiva per recupero delle somme non pagate e, nei casi più gravi, reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 bis c.p.).

Affrontare con equilibrio e consapevolezza questi temi, anche con l'aiuto di un avvocato specializzato in diritto di famiglia, consente di garantire serenità e stabilità ai figli — che restano sempre i veri protagonisti da proteggere.

Per ulteriori informazioni contatta lo studio legale dell'Avv. Paola Cavaliere al numero 3474651567 o via email paola.cavaliere@gmail.com